All’interno della trasparenza trova collocazione anche l’istituto dell’Accesso Civico, profondamente modificato dal già citato D. Lgs. n. 97/2016 che ha introdotto il c.d. “accesso civico generalizzato”. L’accesso civico consiste nel diritto ad una larga diffusione di dati, documenti e informazioni, fermi i limiti posti a salvaguardia di interessi pubblici e privati suscettibili di vulnerazione. L’accesso civico (d.lgs. n. 33/2013) tutela l’interesse generale di ogni cittadino a richiedere l’adempimento degli obblighi di pubblicazione gravanti sulla pubblica amministrazione. Mentre nella precedente versione del Decreto Trasparenza il cittadino poteva richiedere l’accesso a documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione per i quali l’ente o la società risultava inadempiente, oggi, invece, il nuovo art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013 prevede che “…chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione…”. Ciò si traduce in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati, documenti ed informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione. L’ANAC, in proposito, ha adottato con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, le “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013”, che disciplinano il nuovo istituto e soprattutto i limiti all’utilizzo dello stesso che devono essere individuati in eccezioni assolute (segreto di Stato oppure altri casi di divieto di accesso e divulgazione previsti dalla legge), ed eccezioni relative o qualificate che tutelano interessi pubblici e privati individuati in specifici istituti giuridici. Il Decreto FOIA ha inoltre modificato le modalità e i canali con cui il richiedente può avvalersi dell’accesso civico; la richiesta, infatti, può essere inoltrata non solo al RPCT, competente per le richieste di accesso civico aventi ad oggetto dati e documenti per cui è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma, alternativamente, ad uno dei seguenti uffici:

  • All’Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
  • Ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Società Trasparente” del sito istituzionale che, nel caso della Fondazione BEIC, è l’Ufficio del RPCT, coincidente con il Collaboratore amministrativo o con il Referente amministrativo.

Il Responsabile dell’accesso civico per la Fondazione BEIC è la dr.ssa Elda Ventrice, collaboratore amministrativo.

Contatti del Responsabile per l’accesso civico, consultabili anche sul sito internet della Fondazione BEIC, Sezione “BEIC Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti-accesso civico:

Telefono: 02.39831009

Mail: accessocivico@beic.it

Indirizzo: Milano, via Alfonso Lamarmora 1

Il Titolare del potere sostitutivo è colui al quale rivolgersi nel caso in cui il Responsabile per l’accesso civico non risponda alla richiesta di accesso civico presentata, oppure vi risponda in ritardo rispetto al termine di 30 giorni previsto. Il Titolare del potere sostitutivo è il RPCT, individuato a sua volta nel Direttore della Fondazione, dott.ssa Maria Dinatolo. Il Responsabile per l’accesso civico esamina la richiesta e provvede a fornire una risposta all’utente entro 30 gg. dalla ricezione della medesima. Nel caso di ritardo o omessa risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, il quale ultimo, verificata la sussistenza dell’obbligo di comunicazione, provvede sostituendosi al referente per l’accesso civico; la richiesta verrà indirizzata al RPCT via mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@beic.it.