Devono essere depositati

  • documenti stampati, compresi i documenti realizzati per essere fruibili da parte di persone con disabilità (libri, libro gioco, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, musica a stampa);
  • documenti di grafica d’arte e video d’artista (grafica d’arte, video d’artista, microforme);
  • documenti fotografici;
  • documenti sonori e video;
  • film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE);
  • soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste;
  • documenti diffusi su supporto informatico.

Il deposito dei documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nei casi esplicitati sopra è previsto in forma volontaria e sperimentale. Per maggiori informazioni si veda il sito della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Nel caso di stampati in proprio e di pubblicazioni realizzate da parte degli autori, le biblioteche depositarie possono dichiarare solo l’avvenuta consegna, ma non l’effettivo uso pubblico del documento.

Non devono essere depositati: estratti (eccetto estratti di musica a stampa); bozze di stampa; pubblicazioni di editori stranieri anche se stampate in Italia; registri e modulistica; elenchi dei protesti cambiari e documenti assimilabili; mappe catastali; materiale di ordinaria e minuta pubblicità per il commercio; ristampe inalterate; fotocopie; dattiloscritti o stampati prodotti da computer per uso personale; materiale didattico per corsi di formazione ad uso interno; tesi di laurea; edizioni provvisorie, nel caso in cui venga pubblicata l’edizione definitiva; articoli, in attesa di pubblicazione, stampati in proprio o presso le università esclusivamente a fini concorsuali; documenti a uso interno o privato. Non sono inoltre soggetti al deposito legale: periodici con un numero di pagine inferiore a dieci che accompagnano oggetti prodotti in serie a fine di collezionismo (ad esempio, orologi, penne, pupazzetti, boccette, profumi, carillon…); videogiochi, in quanto non elencati tra le tipologie di documenti soggetti a deposito legale e appartenenti alla categoria dei software (per i libri gioco, invece, prevale la tipologia “libro” e sono quindi soggette a deposito – vedi sopra); gadget allegati ai periodici (nel caso vengano consegnati non saranno conservati).

Sono previsti casi di esonero parziale dal deposito legale, ossia

  • per le opere con una tiratura che non superi i 200 esemplari o un valore non inferiore a 15.000,00 euro per ciascuna copia l’editore è tenuto a consegnare solo due copie: una alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e una all’Archivio della Produzione Editoriale Lombarda;
  • per le opere che hanno una tiratura sino a 500 esemplari e un valore non inferiore a 10.000 euro, il depositante può presentare domanda di esonero parziale.

In tutti questi casi, il depositante dovrà indicare la tiratura e il prezzo al momento della consegna.

Altre fattispecie di deposito sono legate all’invio su richiesta delle pubblicazioni:

  • le biblioteche del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Ministero della Giustizia, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono richiedere l’invio di pubblicazioni ufficiali degli organi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici, anche realizzate da editori esterni ai suddetti soggetti;
  • gli organi dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e ogni altro ente pubblico, anche economico, sono tenuti a inviare alla biblioteca del Senato della Repubblica, alla biblioteca della Camera dei deputati e alla Biblioteca Centrale Giuridica del Ministero della Giustizia, un esemplare di ogni altra pubblicazione edita da loro o con il loro contributo;
  • i soggetti obbligati al deposito sono tenuti ad inviare alla Biblioteca Centrale “G. Marconi” del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) una copia dei documenti, dalla stessa richiesti, anche in forma cumulativa, e strettamente inerenti alle aree della scienza e della tecnica.

In tutti questi casi, i soggetti ai quali viene rivolta la richiesta sono obbligati ad adempierla.